Statuto

Art. 1

Denominazione – sede

È costituita un’associazione denominata “Associazione Centro Studi San Benedetto” con sede legale in Brescia (di seguito “l’Associazione”). L’Associazione potrà istituire sedi secondarie.

Art. 2

Oggetto sociale

L’Associazione, nel solco della tradizione cristiana trasmessa dal Magistero della Chiesa Cattolica, della Dottrina Sociale e del principio di sussidiarietà, persegue lo scopo di promuovere e sviluppare:

– attività culturali, lo studio, l’approfondimento e il dibattimento dei temi afferenti alla persona, il suo libero sviluppo e la sua dignitosa presenza nel contesto sociale e nel mondo del lavoro;

– l’educazione e la formazione culturale, imprenditoriale e professionale, in particolare dei giovani;

– iniziative a valenza sociale.

L’Associazione non ha fini di lucro.

 

Art. 3

Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente art. 2, l’Associazione potrà:

  1. promuovere ed organizzare corsi di formazione, di istruzione permanente, seminari, convegni, gruppi di studio e di lavoro ed ogni genere di attività collaterale;
  2. promuovere propri progetti o iniziative, anche in collaborazione con altri enti, nonché sostenere e compartecipare ad iniziative di terzi;
  3. effettuare studi e ricerche, raccogliere e catalogare documentazione, pubblicare materiale didattico;
  4. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
  5. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al proseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
  6. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione;
  7. ricevere contributi e sovvenzioni da privati, da società ed enti, dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali e non;
  8. svolgere ogni attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali.

 

Art. 4

Soci

Possono far parte dell’Associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione.

L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo art. 5.

I Soci si dividono in:

  1. Soci fondatori: si considerano tali i Soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
  2. Soci ordinari: si considerano tali tutti i Soci che aderiranno successivamente all’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto;
  3. Soci onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’Associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all’Associazione.

 

Art. 5

Assunzione della qualifica di Socio

Per l’assunzione della qualifica di Socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di Socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

 

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

Ciascun Socio ha diritto di partecipazione e di voto in seno all’Assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Tutti i Soci sono tenuti:

  1. alla osservanza del presente Statuto, dell’eventuale regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
  2. frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
  3. a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l’attività;
  4. al pagamento della quota associativa annuale, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 7

Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per morte, esclusione e recesso.

I Soci possono essere esclusi dall’Associazione per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
  2. quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell’eventuale pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  4. quando, senza giustificato motivo, risultino assenti a più di 2 (due) riunioni consecutive dell’Assemblea;
  5. per indegnità.

Le esclusioni saranno decise dall’Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al Socio e deve essere motivato.

I Soci esclusi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell’Assemblea; il ricorso non sospende l’esecutività dell’iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di Socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.

L’associato, pertanto, potrà sempre recedere dall’Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno n. 3 (tre) mesi prima.

 

Art. 8

Organi dell’Associazione

  • L’Assemblea dei soci;
  • Consiglio Direttivo (Presidente, vicepresidente/i);

E’ facoltà dell’Assemblea costituire il Collegio Sindacale.

 

Art. 9

Assemblea dei soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

Sono ammessi in Assemblea tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell’Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 15 giorni di preavviso.

L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Soci.

L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.

L’Assemblea in sede ordinaria:

  1. approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
  2. approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
  3. approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
  4. provvede alla nomina e revoca dei componenti il Consiglio Direttivo e dell’eventuale Collegio Sindacale;
  5. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
  6. delibera in ordine all’esclusione dei soci;
  7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  8. delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

 

L’Assemblea in sede straordinaria:

  1. delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
  2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
  3. delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti membri che rappresentino almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati.

In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli associati.

L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal/dai Vice Presidente/i o, in mancanza di questi, dal Socio più anziano presente.

In Assemblea è ammessa delega scritta, la cui regolarità deve essere constatata dal Presidente.Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell’Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite.

Le delibere prese dall’Assemblea dei Soci nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto obbligano tutti i Soci dell’Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

  1. È possibile tenere l’Assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione i quali provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  2. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

 

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 11 membri, compreso il Presidente ed il/i Vice Presidente/i.

Tutti i Consiglieri sono eletti dall’Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e nel regolamento di attuazione.

I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il/i Vice-Presidente/i, il Segretario e il Tesoriere a maggioranza relativa.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell’Associazione dai Soci fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’Assemblea dei Soci in conformità al presente Statuto;
  2. curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
  3. provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, rendendo il conto della gestione all’Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
  4. redigere il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
  5. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
  6. deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall’Assemblea dei soci;
  7. curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
  8. pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;
  9. adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
  10. conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
  11. nominare il Segretario;
  12. nominare il Tesoriere.

Possono essere eletti Consiglieri soltanto Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei Consiglieri. In quest’ultimo caso, il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega.

L’ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 2 (due) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario.

 

Art. 11

Presidente dell’Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione (nonché Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo).

Egli rappresenta l’Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, al Presidente compete:

  1. curare l’attuazione delle deliberazioni Assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
  2. sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
  3. curare l’osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
  4. adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
  5. esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.

 

Art. 12

Vice Presidente dell’Associazione

Il Vice Presidente dell’Associazione, qualora eletto, rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Il Vice Presidente sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l’Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

 

Art. 13

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica 3 esercizi e può essere confermato; all’atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell’incarico del Segretario.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente Statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell’ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Egli, in particolare:

  1. provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell’Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
  2. dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

 

Art. 14

Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica 3 esercizi e può essere confermato; all’atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell’incarico del Tesoriere.

II Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

 

 

Art. 15

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, qualora costituito, è un organo composto da n. 3 membri, nominati dall’Assemblea dei soci, tra persone esperte di amministrazione; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell’Associazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, il Collegio Sindacale predisporrà un’apposita relazione al bilancio.

Per l’esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i membri del Collegio Sindacale avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell’Associazione, ne controllano la regolarità ed assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 16

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 17

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo:
  2. da ogni altro bene e diritto di cui l’Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

 

Art. 18

Entrate

Per l’adempimento dei propri scopi l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  1. redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 17;
  2. eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del patrimonio dell’Associazione;
  3. quote associative supplementari o straordinarie, o corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
  4. erogazioni liberali ed oblazioni non espressamente destinate ad incremento del patrimonio dell’Associazione;
  5. contributi di enti pubblici e privati non espressamente destinate ad incremento del patrimonio dell’Associazione;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. utili derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
  8. entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
  9. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

 

Art. 19

Bilancio

L’esercizio della Fondazione decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l’ausilio del Tesoriere, ed approvati dell’Assemblea dei Soci secondo modalità e termini di cui al presente Statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio Sindacale, laddove costituito.

Il bilancio preventivo deve essere presentato in Assemblea, entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente.

 

Art. 20

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

 

Art. 21

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

  1. conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
  2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei Soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
  3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.

 

Art. 22

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.